Art. 1.
(Etichettatura e contributo ambientale del legname e derivati).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, su tutto il territorio nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria e un contributo ambientale pari al 70 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali.
      2. Sono esentati dall'applicazione della tassa ecologica istituita ai sensi del comma 1 i prodotti che rispettano i criteri di compatibilità sociale e ambientale definiti da una apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.